(Pubblicato nel Bollettno ufficiale della Regione autonoma 
               Valle d'Aosta n. 15 del 3 aprile 2012) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                      Sostituzione dell'art. 3 
 
    1. L'art. 3  della  legge  regionale  4  settembre  2001,  n.  26
(Istituzione, organizzazione e funzionamento del  Comitato  Regionale
per le Comunicazioni (Co.Re.Com.). Abrogazione della legge  regionale
27 dicembre 1991, n. 85), e' sostituito dal seguente: 
 
                              «Art. 3. 
                   Composizione e durata in carica 
 
    1. Il Comitato e' composto dal  Presidente  e  da  altri  quattro
componenti. I cinque componenti sono scelti  tra  persone  che  diano
garanzia  di  assoluta  indipendenza   sia   dal   sistema   politico
istituzionale che  dal  sistema  degli  interessi  di  settore  delle
comunicazioni e che possiedano competenza  ed  esperienza  comprovate
nel  settore  della  comunicazione  nei   suoi   aspetti   culturali,
giuridici, economici e tecnologici. 
    2. Il Presidente del Comitato e' eletto dal Consiglio  Regionale,
a votazione segreta, a maggioranza  dei  due  terzi  dei  consiglieri
assegnati. Qualora, dopo due votazioni consecutive, nessun  candidato
raggiunga  tale  maggioranza,  il  Consiglio  procede  con  ulteriore
votazione da effettuarsi nella stessa seduta del Consiglio  Regionale
e risulta eletto il candidato che riporta la maggioranza assoluta dei
consiglieri assegnati. 
    3. Gli altri componenti del Comitato sono  eletti  dal  Consiglio
Regionale, a votazione segreta, con voto limitato a tre nomi. In caso
di parita' e' eletto il piu' anziano di eta'.  Almeno  un  componente
deve essere espresso dalla minoranza. 
    4. I componenti del Comitato restano  in  carica  cinque  anni  a
decorrere  dalla  data  dell'elezione  e  non   sono   immediatamente
rieleggibili. Il divieto di immediata rielezione non  si  applica  ai
componenti del Comitato che abbiano svolto la loro  funzione  per  un
periodo di tempo inferiore a due anni e sei mesi.  I  componenti  del
Comitato continuano ad esercitare le loro  funzioni  fino  al  giorno
antecedente  l'insediamento  dei  successori,  su  convocazione   del
Presidente del Consiglio Regionale. 
    5. In caso di morte, di dimissioni o di decadenza  di  un  membro
del  Comitato,  il  Consiglio  Regionale  procede  all'elezione   del
sostituto, che resta in carica fino alla scadenza del Comitato.  Alle
elezioni per il rinnovo parziale  del  Comitato  non  si  applica  il
metodo del voto limitato. 
    6. Nel caso in cui il Comitato si riduca  a  due  componenti,  si
procede al rinnovo integrale del Comitato stesso. 
    7. Alle procedure di rinnovo integrale del Comitato  si  provvede
entro sessanta giorni dalla  scadenza  ordinaria  o  dal  verificarsi
dell'ipotesi di cui al comma 6. Al rinnovo parziale del Comitato,  in
seguito a cessazione anticipata dalla carica di uno o due membri,  si
procede  entro  sessanta  giorni  dalla  morte   del   componente   o
contestualmente  alla  presa   d'atto   delle   dimissioni   o   alla
deliberazione consiliare di decadenza  del  componente.  In  caso  di
dimissioni del Presidente del Comitato, si provvede alla sostituzione
a norma del comma 2 nel termine di sessanta giorni. 
    8. Ai fini della nomina del Presidente del Comitato e degli altri
componenti non si applica la legge regionale 10 aprile  1997,  n.  11
(Disciplina  delle  nomine  e  delle   designazioni   di   competenza
regionale).».